Art. 2
In vigore dal 29 dic 1949
Qualora in una delle dette Commissioni sia necessario addivenire alla nomina di un terzo membro questa avrà luogo in conformità della, procedura prevista dall'art. 83 del Trattato di pace.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-10-20;884#art-2