Art. 1

In vigore dal 29 dic 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430; Visto l'art. 83 del Trattato di pace tra, l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministri per gli affari esteri e per il tesoro; Decreta: . I rappresentanti del Governo italiano presso le Commissioni internazionali di conciliazione di cui all'articolo 83 del Trattato di pace, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri. Una stessa persona può essere nominata rappresentante del Governo italiano in più di una Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-10-20;884#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Funzionamento delle Commissioni di conciliazione previste dall'art. 83 del Trattato di pace. — Testo vigente | Portale Normativo