Art. 3

In vigore dal 29 dic 1949
Con decreto del Ministro per gli affari esteri sono nominati: 1) un agente generale del Governo italiano per tutte le Commissioni internazionali di conciliazione costituite in conformità di detto art. 83 del Trattato di pace, il quale è un funzionario del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore al 4°; 2) un agente del Governo italiano ed un agente sostituto per una o più di dette Commissioni. L'agente generale coordina l'azione degli agenti e degli agenti sostituti presso le singole Commissioni di conciliazione. Gli agenti e gli agenti sostituti sostengono le ragioni del Governo italiano presso le Commissioni di conciliazione. Essi svolgono la loro azione tenendosi in contatto con il Ministero degli affari esteri e con le altare Amministrazioni dello Stato tramite l'agente generale. Possono essere nominati agenti per la trattazione di singoli affari.
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