Art. 7
In vigore dal 29 dic 1949
I relativi provvedimenti di nomina stabiliranno la decorrenza degli incarichi e del trattamento economico previsto dal presente decreto.
Alle variazioni necessarie del detto trattamento economico provvedono di concerto con appositi decreti, i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro.
Le spese necessarie al funzionamento delle Commissioni di conciliazione graveranno sugli appositi stanziamenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 ottobre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei Conti, addì 9 dicembre 1949
Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 125 - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-10-20;884#art-7