Art. 7

In vigore dal 24 mar 1949
Il testo dell'art. 214 è modificato come segue: "I buoni postali fruttiferi vengono rilasciati nei tagli fissi di L. 100, 500, 1000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000 e 1.000.000. Gli uffici postali (e i commissari della Marina da guerra di cui all'art. 208) che eseguono il servizio dei libretti di risparmio nominativi, sono anche abilitati al servizio dei buoni postali fruttiferi. È demandata all'Amministrazione la facoltà di stabilire, in sede di istruzione di servizio, quali tagli di buoni possono essere emessi e pagati dalle singole categorie di uffici o dai commissari predetti, nonché, d'intesa col Ministro per il tesoro, di sospendere l'emissione di alcuni dei tagli di buoni indicati al primo alinea".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-18;1648#art-7

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