Art. 5
In vigore dal 24 mar 1949
Il penultimo comma dell'art. 134 è modificato come segue:
"Il riaccreditamento degli assegni localizzati presunti smarriti è ammesso a condizione che il beneficiario rilasci una dichiarazione autenticata dall'ufficio postale con la quale autorizzi il riaccreditamento; ovvero, quando non si possa ottenere tale dichiarazione, è ammesso a condizione che il traente consenta a tenere vincolala sul conto la somma riaccreditata fino a che si sia verificata la prescrizione del titolo smarrito".
L'ultimo comma dello stesso articolo è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-18;1648#art-5