Art. 5

In vigore dal 24 mar 1949
Il penultimo comma dell'art. 134 è modificato come segue: "Il riaccreditamento degli assegni localizzati presunti smarriti è ammesso a condizione che il beneficiario rilasci una dichiarazione autenticata dall'ufficio postale con la quale autorizzi il riaccreditamento; ovvero, quando non si possa ottenere tale dichiarazione, è ammesso a condizione che il traente consenta a tenere vincolala sul conto la somma riaccreditata fino a che si sia verificata la prescrizione del titolo smarrito". L'ultimo comma dello stesso articolo è abrogato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-18;1648#art-5

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