Art. 4
In vigore dal 24 mar 1949
Il testo dell'art. 121 è modificato come segue:
"La spedizione degli assegni all'ordine dopo l'apposizione del visto è fatta:
a) in raccomandazione, quando non superino l'importo di L. 30.000;
b) in assicurazione pel valore convenzionale di L. 200, quando superino l'importo di L. 30.000.
La spedizione degli assegni localizzati dopo l'apposizione del visto è fatta:
c) in via ordinaria, quando non superino l'importo di L. 40.000;
d) in raccomandazione, per somme maggiori.
Quando il correntista chieda l'invio degli assegni in raccomandazione o in assicurazione, nei casi non previsti dai commi precedenti, gli sono addebitate in conto corrente le relative tasse di raccomandazione e assicurazione, esclusa la tassa di francatura ordinaria.
È altresì ammessa la spedizione degli assegni per espresso, per via aerea, e con avviso di ricevimento, verso corresponsione delle relative tasse speciali, esclusa la tassa di francatura ordinaria".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-18;1648#art-4