Art. 8
In vigore dal 24 mar 1949
Il testo dell'art. 215, è modificato come segue, nel primo comma: "I buoni vengono stampati a cura del Ministero del tesoro (Provveditorato generale dello Stato) e sono raccolti in fascicoli di 20 buoni per i tagli da L. 100, da L. 500 e da L. 1000; di 10 buoni per i tagli da L. 5000, da L. 10.000 e da L. 20.000; di 5 buoni per i tagli da L. 50.000, da L. 100.000, da L. 500.000 e da L. 1.000.000).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 dicembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - JERVOLINO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1949
Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 14. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-18;1648#art-8