Art. 3

In vigore dal 24 mar 1949
Il quarto comma dell'art. 57 è modificato come segue: "Il rimborso contemporaneo di più vaglia a favore della stessa persona può essere eseguito mediante il rilascio di unico assegno, entro i limiti massimi di importo consentiti per gli assegni postali in rapporto alla categoria dell'ufficio che deve effettuarne il pagamento".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-18;1648#art-3

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