Art. 2

In vigore dal 24 mar 1949
Il testo dell'art. 21, già modificato In via temporanea con decreto 20 marzo 1947, n. 427, è modificato come segue: "Per le somme non eccedenti L. 20.000 può essere omessa, nelle successioni testate, la presentazione della copia o dell'estratto autentico del testamento; e per le somme non eccedenti L. 10.000, in luogo dell'attestazione giudiziaria o notarile, di cui al precedente articolo, può essere presentato un atto di notorietà ricevuto dal giudice conciliatore o dal sindaco. Per le somme non eccedenti L. 4000 non occorre altro documento che una semplice dichiarazione del sindaco, da cui risulti l'avvenuta morte dell'avente diritto e quali siano gli eredi legittimi o testamentari".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-18;1648#art-2

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