Art. 6

In vigore dal 24 mar 1949
Il testo dell'art. 159 è modificato come segue: "Normalmente i rimborsi sono eseguiti a vista. L'Amministrazione ha però, facoltà di eseguire rimborsi su libretti nominativi entro dieci giorni dalla domanda per somme non superiori a L. 10.000; entro venti giorni fino a L. 20.000; entro un mese fino a L. 50.000; entro due mesi per somme maggiori".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-18;1648#art-6

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