Regolamento generale delle lotterie nazionali
Art. 23
In vigore dal 1 gen 2013
1. È istituito un conto corrente infruttifero presso
la tesoreria centrale intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato denominato 'Fondo di riserva delle lotterie nazionalì, al quale affluiscono:
a) la quota degli incassi di ciascuna lotteria calcolata
sull'importo dei biglietti venduti a norma dell', lettera d);
b) l'importo del primo premio di ciascuna lotteria nel caso di
decadenza di cui all'.
2. Dal conto corrente di cui al primo comma, sono prelevate le
somme occorrenti per l'eventuale integrazione della massa premi e per il ripiano delle deficienze di gestione.
3. Il limite di importo del predetto fondo viene determinato con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. I prelevamenti dal predetto conto corrente infruttifero e la
loro iscrizione ai capitoli di bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono effettuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il comitato generale per i giochi.
Note all'articolo
- La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 478) che "A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, e' abrogato l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-20;1677#art-rgd-23