Regolamento generale delle lotterie nazionali

Art. 26

In vigore dal 26 apr 1949
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro, saranno stabilite di volta in volta norme particolari concernenti le modalità tecniche relative alla operazioni di estrazione ed al collegamento delle singole lotterie con una manifestazione sportiva; il prezzo del biglietti; la ripartizione della massa premi e le altre disposizioni eventualmente occorrenti per l'effettuazione pratica delle lotteria stesse. Visto, il Ministro per le finanze VANONI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-20;1677#art-rgd-26

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