Art. 2

In vigore dal 26 apr 1949
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 novembre 1948 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte del conti, addì 4 aprile 1949 Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 71. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-20;1677#art-rd-2

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