Regolamento generale delle lotterie nazionali

Art. 21

In vigore dal 24 gen 1989
I vincitori ed i venditori i quali non abbiano presentato o fatto pervenire rispettivamente il biglietto (o la sua metà parte) e la matrice (o la metà parte) entro il termine previsto dall', comma 2° al Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - oppure all'autorità consolare o diplomatica, decadono dal diritto al pagamento del premio. Nei casi previsti nel comma precedente, l'importo dei premi è devoluto alla a "Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria" eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325, ad eccezione del primo premio, che dovrà affluire al fondo di riserva.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-20;1677#art-rgd-21

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Art. 21 Approvazione del regolamento delle lotterie nazionali "Solidarieta' Nazionale", "Lotteria di Merano" e "Italia". — Testo vigente | Portale Normativo