Regolamento generale delle lotterie nazionali
Art. 19
In vigore dal 24 gen 1989
Il pagamento dei premi dei biglietti vincenti è sospeso in tutto o in parte soltanto in seguito a pignoramento o sequestro ottenuti contro l'esibitore e regolarmente eseguiti presso ilMinistero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Il pagamento può però aver luogo nel casi previsti nell'articolo 502 del regolamento di contabilità generale dello Stato e quando, secondo le norme del Codice di procedura civile, sia cessata l'efficacia del pignoramento o del sequestro.
L'importo del premio, di cui sia sospeso il pagamento, è depositato presso la Cassa depositi e prestiti, per essere pagato a chi di ragione, in base a sentenza passata in giudicato, oppure in seguito a conciliazione della lite, effettuata con le norme del Codice di procedura civile, od a transazione fra le parti.
L'autorità giudiziaria, innanzi alla quale pende la controversia, può, sull'accordo delle parti, disporre che la somma sia investita in titoli di Stato, che saranno depositati presso la Cassa depositi e prestiti per essere consegnati a chi di ragione, alle condizioni previste nel precedente comma.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-20;1677#art-rgd-19