Regolamento generale delle lotterie nazionali

Art. 14

In vigore dal 24 gen 1989
Le operazioni di estrazione sono effettuate pubblicamente, nel luogo, giorno ed ora fissati con decreto del Ministro per le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. All'inizio delle operazioni è reso noto il totale del biglietti venduti e l'ammontare dei singoli premi. Il controllo delle operazioni di estrazione è effettuato dal Comitato generale, con l'intervento di almeno tre dei suoi membri,.... In caso di assenza od impedimento del presidente e del vice presidente del Comitato generale, la presidenza è assunta dal componente con qualifica più elevata e, a parità di qualifica, dal più anziano di nomina. Un funzionario del Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato redige verbale delle operazioni suddette. Il verbale è sottoscritto dai membri del Comitato generale..., presenti alle estrazioni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-20;1677#art-rgd-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo