Regolamento generale delle lotterie nazionali
Art. 11
In vigore dal 16 feb 1953
All'atto della vendita del biglietto (o della sua meta parte) il venditore trattiene la matrice (o la corrispondente metà parte).
Tale matrice dà diritto a riscuotere, in caso di vincita, il premio (o metà premio) spettante al venditore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-20;1677#art-rgd-11