Art. 11
Regolamento generale delle lotterie nazionali

Art. 11

11 / 27
In vigore dal 16 feb 1953
All'atto della vendita del biglietto (o della sua meta parte) il venditore trattiene la matrice (o la corrispondente metà parte). Tale matrice dà diritto a riscuotere, in caso di vincita, il premio (o metà premio) spettante al venditore.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-20;1677#art-rgd-11