Regolamento generale delle lotterie nazionali
Art. 12
In vigore dal 24 gen 1989
Il ricavo della vendita dei biglietti delle lotterie nazionali è
versato, al netto dell'aggio, dai magazzini e dai concessionari su apposito conto corrente postale intestato all'ispettorato compartimentale. Per le procedure relative alle modalità dei versamenti e le conseguenti contabilizzazioni valgono in quanto applicabili le disposizioni in vigore per i tabacchi lavorati. La rendicontazione giudiziale e amministrativa viene resa dal capo dell'ispettorato compartimentale.
All'atto della consegna dei biglietti invenduti l'apposita
dichiarazione di accompagnamento deve essere corredata della ricevuta di versamento dell'ammontare dei biglietti venduti.
Gli ispettorati compartimentali, all'atto della consegna dei
biglietti invenduti ne controllano la quantità e provvedono ad annullare, sull'apposito stampato "prospetto biglietti annullati" la serie e i numeri dei medesimi biglietti invenduti, accertando poi se il versamento globale effettuato dagli incaricati della vendita corrisponde all' importo al netto della percentuale del compenso per i biglietti venduti.
Gli incaricati della vendita dei biglietti sono forniti di appositi bollettini di versamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-20;1677#art-rgd-12