Regolamento generale delle lotterie nazionali
Art. 17
In vigore dal 24 gen 1989
Dall' importo dei biglietti venduti di ciascuna lotteria si deducono:
a) l'importo delle spese inerenti all'organizzazione e
all'esercizio della lotteria, sostenute direttamente dall'Amministrazione;
b) l'importo spettante all'eventuale concessionario, a titolo di compenso e rimborso spese di pubblicità e vendita dei biglietti, nelle percentuali previste dallo del presente regolamento;
c) un eventuale contributo a favore dell'ente organizzatore della
manifestazione cui è collegata la lotteria, nella misura che sarà stabilita dal Comitato generale per i giochi nei limiti di non oltre il 6% semprechè detto ente non sia stato compreso fra gli enti beneficiari della lotteria di cui all' della legge;
d) una quota a favore del fondo di riserva di cui all'
nella misura de 11°1,50% sino a quando lo importo dei biglietti venduti al netto della percentuale spettante al venditore non superi lire 280 milioni.
Qualora sia superato tale importo sarà prelevato sull'importo
globale stesso, la quota risultante dalle seguenti aliquote:
il 2% fino a L. 300.000.000
il 2,50% fino a L. 320.000.000
il 3% fino a L. 340.000.000
il 4% fino a L. 360.000.000
il 6% fino a L. 380.000.000
il 8% fino a L. 400.000.000
il 10% oltre L. 400.000.000
Della somma residuata, il 50% costituisce la massa premi e il 50%
è devoluto a favore degli enti beneficiari nella misura indicata nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all' della legge 4 agosto 1955, n. 722.
L'Amministrazione, in base alle disponibilità del fondo di
riserva ed altre idonee, eventuali garanzie, potrà determinare preventivamente, in tutto o in parte, l'ammontare dei premi.
E in facoltà dell'Amministrazione di ridurre le percentuali di
cui sopra fino al 50% del loro ammontare qualora l'incasso delle lotterie e la disponibilità del fondo di riserva rendano opportuna e possibile tale riduzione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-20;1677#art-rgd-17