Regolamento generale delle lotterie nazionali
Art. 18
In vigore dal 24 gen 1989
I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato- agli esibitori dei biglietti.
I biglietti vincenti devono essere integri e in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro il 180°giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bollettino ufficiale della estrazione, previsto nell'.
I possessori di biglietti vincenti, che abbiano residenza all'estero, sono autorizzati a depositare i biglietti medesimi presso la locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana, la quale, Insieme con i biglietti, trasmette al Ministero delle finanze una dichiarazione attestante che il deposito ha avuto luogo nel termine stabilito nel comma precedente.
I biglietti vincenti debbono essere accompagnati dalla domanda di pagamento del premio, Indicante la serie ed il numero del biglietto, le generalità dell'esibitore ed, eventualmente, il numero del suo conto corrente postale.
Il pagamento è effettuato secondo le modalità previste dalla contabilità generale dello Statoa favore dell'esibitore secondo le generalità indicate nella domanda.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-20;1677#art-rgd-18