Regolamento generale delle lotterie nazionali
Art. 20
In vigore dal 24 gen 1989
I premi attribuiti ai venditori dei biglietti vincenti (o delle loro metà parti) sono pagati dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - allo esibitore della matrice (o della corrispondente metà parte). Per il pagamento del premio si osservano le medesime norme stabilite per il pagamento dei premi di biglietti vincenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-20;1677#art-rgd-20