Elenco A
Art. 96
In vigore dal 22 giu 1948
La sproporzione di lunghezza fra gli arti inferiori di almeno tre cm., dopo osservazione in ospedale militare.
NB. - Vedere , elenco B.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-ea-96