Elenco A
Art. 94
In vigore dal 22 giu 1948
La mancanza totale o la perdita completa della funzione:
a) di tre dita di un piede;
b) di due alluci;
c) di un alluce e di altre due dita fra i due piedi;
d) di quattro dita fra i due piedi, esclusi gli alluci;
e) della flange ungueale di un alluce e di altre quattro falangi ungueali fra i due piedi.
Avvertenza. - Per la perdita funzionale, dopo osservazione in ospedale militare.
NB. - Vedere , elenco B.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-ea-94