Elenco A

Art. 94

In vigore dal 22 giu 1948
La mancanza totale o la perdita completa della funzione: a) di tre dita di un piede; b) di due alluci; c) di un alluce e di altre due dita fra i due piedi; d) di quattro dita fra i due piedi, esclusi gli alluci; e) della flange ungueale di un alluce e di altre quattro falangi ungueali fra i due piedi. Avvertenza. - Per la perdita funzionale, dopo osservazione in ospedale militare. NB. - Vedere , elenco B.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-ea-94

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