Elenco A

Art. 93

In vigore dal 22 giu 1948
La mancanza totale o la perdita completa della funzione: a) di un pollice; b) di un indice e di un altro dito della stessa mano; c) delle ultime tre dita di una mano; d) di due dita e di un metacarpale di una mano; e) di due indici; f) di tre dita, fra le due mani; g) delle ultime due falangi di un indice insieme con quella delle ultime due falangi di altre due dita della stessa mano; h) delle ultime due falangi di cinque dita fra le due mani; i) delle falangi ungueali di tutte le dita di una mano; l) della falange ungueale di tre dita fra le due mani, compresa quella dei due pollici; m) della falange ungueale di sei dita fra le due mani, compresa quella di un pollice; n) della falange ungueale di sette dita tra le due mani, esclusa quella dei due pollici. Avvertenza. - Per la perdita funzionale, dopo osservazione in ospedale militare. NB. - Vedere , elenco B.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-ea-93

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo