Elenco A
Art. 93
In vigore dal 22 giu 1948
La mancanza totale o la perdita completa della funzione:
a) di un pollice;
b) di un indice e di un altro dito della stessa mano;
c) delle ultime tre dita di una mano;
d) di due dita e di un metacarpale di una mano;
e) di due indici;
f) di tre dita, fra le due mani;
g) delle ultime due falangi di un indice insieme con quella delle ultime due falangi di altre due dita della stessa mano;
h) delle ultime due falangi di cinque dita fra le due mani;
i) delle falangi ungueali di tutte le dita di una mano;
l) della falange ungueale di tre dita fra le due mani, compresa quella dei due pollici;
m) della falange ungueale di sei dita fra le due mani, compresa quella di un pollice;
n) della falange ungueale di sette dita tra le due mani, esclusa quella dei due pollici.
Avvertenza. - Per la perdita funzionale, dopo osservazione in ospedale militare.
NB. - Vedere , elenco B.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-ea-93