Elenco A
Art. 95
In vigore dal 22 giu 1948
Il sudore fetido dei piedi abituale, copioso o macerante, dopo osservazione in ospedale militare.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-ea-95