Elenco B

Art. 1

In vigore dal 22 giu 1948
ELENCO B Indicante le condizioni fisiche di ridotta attitudine militare. AVVERTENZE ALL'ELENCO a) Gli inscritti di leva, anche se si trovino nelle condizioni fisiche di ridotta attitudine militare specificate nel presente elenco, devono essere considerati idonei al servizio militare incondizionato e come tali sono tenuti a compiere il servizio militare in base alle disposizioni in materia. Essi, però, saranno avviati alle armi in base a disposizioni ministeriali emanate di volta in volta. I militari alle armi, che venissero a trovarsi nelle predette condizioni fisiche, potranno essere ricollocati in congedo con determinazione ministeriale. b) Gli organi di leva potranno pronunciarsi sulla riduzione della attitudine militare di un inscritto, in base all'elenco B, soltanto in seguito ad analoga determinazione dell'autorità sanitaria militare competente. c) Quando un inscritto, sottoposto ad osservazione, sia confermato idoneo al servizio militare incondizionato, nella relativa relazione medica il direttore di ospedale o infermeria presidiaria dovrà specificare se l'inscritto si trovi nella condizione di ridotta attitudine militare prevista da uno degli articoli del presente elenco. d) Il giudizio di ridotta attitudine militare in base all'elenco B è devoluto ai direttori degli ospedali militari o infermerie presidiarie, in sede di osservazione, e, in caso di appello, ai direttori di sanità. In merito potrà pronunciarsi anche il collegio medico legale del Ministero. Tale giudizio, anche per i militari, non comporta la compilazione degli atti di rassegna. e) Nessun'altra autorità ha facoltà di adottare il predetto provvedimento in base all'elenco B. f) Quando presso i corpi il dirigente del servizio sanitario ritenga che un militare si trovi nelle condizioni previste dal presente elenco, dovrà proporlo per l'invio in osservazione all'ospedale militare o infermeria presidiaria, affinché il direttore dello stabilimento sanitario emetta il giudizio di competenza. Il dirigente del servizio sanitario può proporre in base al presente elenco un nuovo invio in osservazione di un militare già giudicato idoneo in sede di osservazione per la stessa infermità o lesione. In tal caso il giudizio è devoluto al direttore di sanità, al quale dovrà essere trasmessa la dichiarazione prescritta indicante anche i motivi che inducono alla nuova proposta (vedi avvertenze generali n. 7). g) Un nuovo invio in osservazione deve aver luogo anche quando, per cure praticate, siano venute a modificarsi le condizioni fisiche di militari precedentemente giudicati di ridotta attitudine militare. Il giudizio rimane di competenza del direttore dell'ospedale o infermeria presidiaria. ELENCO B Imperfezioni ed infermità che riducono l'attitudine militare. . La miopia bilaterale che superi le cinque diottrie in ciascun occhio e non superi le sette. NB. - Vedere dell'elenco A.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-eb-1

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