Elenco A

Art. 1

In vigore dal 22 giu 1948
ELENCHI A e B delle imperfezioni e delle infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare. AVVERTENZE GENERALI Per agevolare e rendere più spedito il difficile e delicato incarico affidato agli ufficiali medici, chiamati a dare il loro giudizio sulla scelta rigorosa degli uomini validi al servizio e sulla eliminazione dalle file dell'Esercito di quegli elementi che per le loro condizioni di salute menomate non possono più prestar servizio, sono state riunite in un elenco A le imperfezioni e le infermità che apportano inabilità permanente o temporanea al servizio militare incondizionato. In altro elenco B sono state riunite alcune imperfezioni ed infermità di grado lieve, che riducono l'attitudine militare, ma non escludono l'idoneità al servizio militare incondizionato. Tali elenchi rappresentano un insieme di norme direttive che debbono servire di guida ai periti medici per ottenere unicità di indirizzo e di criteri, la cui interpretazione ed applicazione pratica saranno facilitate dalla esperienza e dal corredo di cognizioni medico-legali, di cui i periti debbono essere forniti. L'elenco "A" va applicato integralmente per gli inscritti di leva e per i militari di truppa; non può essere invece, che un termine generico di riferimento per gli ufficiali ed i sottufficiali ed i militari di carriera, dovendo, in tali casi, il giudizio medico-legale essere formulato in relazione all'età, grado e mansioni affidate al soggetto ed in rapporto alle speciali disposizioni che ne regolano lo stato. Negli individui ad arruolamento volontario l'incondizionata idoneità fisica deve essere accertata con particolare accuratezza, in modo che essi, tenuto conto che, di solito si presentano anticipatamente alla leva, offrano piena garanzia di robustezza e resistenza alle fatiche del servizio durante la carriera militare. L'elenco B, invece, sarà applicato soltanto agli inscritti di leva ed ai militari di truppa (soldati, caporali, caporali maggiori). Durante la visita il perito dovrà prendere visione dei documenti sanitari, eventualmente esibiti, che costituiranno soltanto semplici elementi di indagine. Nei casi in cui è prescritta dal presente elenco la osservazione in ospedale militare, essa può essere svolta anche presso l'infermeria presidiaria a norma delle disposizioni in vigore. Nel valutare le imperfezioni e le infermità dei due elenchi A e B dovrà essere tenuto presente quanto è detto nei seguenti numeri: 1. - L'individuo che presenti una delle imperfezioni contemplate negli indicati con l'asterisco e cioè: la mancanza e l'atrofia di un globo oculare, la mancanza totale del padiglione dell'orecchio, la mancanza del naso, la mancanza di una mano o di un piede, potrà essere dichiarato inabile dagli organi di reclutamento senza che egli si presenti personalmente. 2. - Quando l'ufficiale medico debba giudicare malattie o postumi morbosi, che si presumano sanabili in breve tempo, potrà proporre che l'inscritto sia rimandato ad una delle visite suppletive della stessa leva. 3. - Se l'individuo inviato in osservazione presenta una malattia ritenuta guaribile in pochi giorni, oppure sorga il dubbio di provocazione o di aggravamento volontario, sarà trattenuto in cura presso l'ospedale militare, fino a guarigione o fino alla soluzione del dubbio. 4. - Per l'individuo già dichiarato temporaneamente inabile in sede di osservazione prescritta dall'elenco, ed in cui persista la stessa causa di temporanea inabilità, la osservazione in ospedale o nell'infermeria presidiaria si deve intendere necessaria solo quando, esaurito il periodo della rivedibilità, debba, nei suoi riguardi, essere pronunciato un giudizio definitivo. 5. - Il militare trovato affetto da infermità o lesioni, che per gli inscritti motivano la riforma al termine del periodo della rivedibilità, sarà dichiarato permanentemente inabile quando l'infermità o lesione persista, nonostante le cure ed i periodi di licenza di convalescenza, da concedersi, sempre mediante provvedimento di rassegna, anche presso i reparti di cura. 6. - Quando di un'affezione morbosa riesca dubbia l'origine e non bene evidente l'anamnesi, può essere utile ai direttori di ospedale ricorrere ad informazioni, a testimonianze, ad atti di notorietà; ma questi, essendo semplici elementi di indagine, non costituiranno, di massima, la base di giudizi medico-legali, che dovranno poggiare soltanto su dati scientifici. 7. - Allorchè un militare debba essere preso in esame una seconda volta per la stessa malattia o imperfezione, che fu giudicata, a breve distanza di tempo, dal direttore di un ospedale militare o infermeria presidiaria, spetterà al direttore di sanità della circoscrizione territoriale pronunciarsi in merito (629 del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale). 8. - È in facoltà dell'ufficiale medico di proporre l'invio in osservazione all'ospedale degli inseriti o militari, anche nei casi in cui tale provvedimento non sia previsto dal presente elenco, quando la diagnosi sia dubbia o particolarmente difficile. 9. - Anche per gli inscritti residenti all'estero valgono i presenti elenchi A e B, in sostituzione degli elenchi finora in vigore e che sono abrogati. Però, per tali inscritti la osservazione sarà sostituita da visita collegiale, compiuta da una Commissione medica di due membri, fra cui il medico fiduciario del Consolato, alla presenza dell'autorità consolare. ELENCO A Imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità permanente o temporanea al servizio militare tanto degli inscritti di leva che dei militari. . La deficienza di statura, nei limiti stabiliti dagli del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito. Avvertenza. - Il limite della statura rimane di metri uno e cinquanta centimetri come minimo per l'idoneità di servizio militare. Attualmente però l'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito dà facoltà al Ministro per la difesa-Esercito di adottare il provvedimento di dispensare dal compiere la ferma tutti o in parte gli arruolati di bassa statura sino a quella di metri uno e cinquantaquattro centimetri compresa. Perciò gli ufficiali medici dovranno esercitare uno speciale controllo sulla esattezza della misura ogni qualvolta questa non sia superiore a metri 1,54. La misurazione della statura si esegue con apposito strumento detto antropometro. L'esaminando, completamente nudo, viene fatto salire sul piedistallo e lo si invita a riunire i talloni e a mantenersi in posizione militare a capo eretto e con l'occipite, la parte dorsale della colonna vertebrale e i calcagni in contatto col montante verticale; verificata l'esattezza di tale posizione, si fa scorrere il cursore orizzontale finché esso venga a poggiare leggermente sul sincipite e si legge la cifra segnata sulla graduazione. Nei casi dubbi è necessario procedere alla misurazione in posizione orizzontale e supina del soggetto, facendolo distendere o sull'apparecchio di misura, disposto orizzontalmente, o sul pavimento, o su un piano qualsiasi, e misurando col nastro metrico la distanza fra il vertice del capo e la pianta dei piedi, limitati da due piani verticali. È bene ricordare che la misura della statura, presa in posizione orizzontale, eccede normalmente di circa un centimetro quella della statura presa in posizione verticale. Per questa ragione dalla misura della statura determinata in posizione supina, deve sottrarsi per lo meno un centimetro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-ea-1

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