Elenco A
Art. 14
In vigore dal 22 giu 1948
I tumori di natura maligna; quelli di natura benigna, che, per numero, volume o sede, costituiscano una evidente deformità od un manifesto impedimento alla funzionalità di un organo o alla libertà dei movimenti; nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.
Gli angiomi e le teleangectasie del volto estesi e deturpanti.
Avvertenza. - Il perito dovrà sempre specificare la natura, la sede ed il volume del tumore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-ea-14