Elenco A
Art. 17
In vigore dal 22 giu 1948
Le cicatrici, quando per sede, estensione o aderenze con tessuti sottostanti, disturbino i movimenti o la funzione di organi importanti, ovvero siano facili ad ulcerarsi o siano deturpanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-ea-17