Elenco A

Art. 20

In vigore dal 22 giu 1948
Le malattie croniche delle ossa o delle articolazioni principali. Nei casi giudicati emendabili, dopo trascorso il periodo della rivedibilità. Nei casi dubbi con osservazione in ospedale militare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-ea-20

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