Elenco A

Art. 22

In vigore dal 22 giu 1948
Le deformità ossee ed articolari consecutive a traumatismi (calli di frattura, pseudoartrosi, iperostosi, ecc.) a grado tale da disturbare la funzione di una importante parte del corpo. Nei casi giudicati modificabili dopo trascorso il periodo della rivedibilità. Nei casi dubbi con osservazione in ospedale militare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-ea-22

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