Elenco A
Art. 27
In vigore dal 22 giu 1948
La cerebropatie congenite od acquisite gravi e legalmente comprovate (cretinismo, idiotismo, imbecillità intellettuale, infantilismo psichico, mongoloidismo, ottusità o insufficienza mentale).
Le forme meno gravi e le anomalie del carattere e della condotta, quando nel soggetto resti dimostrata o se ne possa fondatamente presumere la inadattabilità alla vita collettiva.
Avvertenza. - Le forme gravi legalmente comprovate, con chiari segni di arresto dello sviluppo mentale, specialmente se accompagnate da caratteristici fenomeni somatici, potranno essere giudicate dagli organi di leva.
Le torme gravi non legalmente comprovate, le altre meno gravi e quelle con manifestazioni d'immoralità costituzionale e con anomalie del carattere è della condotta saranno invece giudicate, con osservazione in ospedale militare, mediante l'esame clinico, convalidato da documenti legali; e, nei militari, dal rapporti informativi del Comandante del reparto, nonché da appropriati rilievi psicologici che dovranno essere stati compiuti dall'ufficiale medico del Corpo.
A tale uopo saranno tenuti in debito conto i documenti sanitari rilasciati da istituti educativi (scuole ortofreniche, riformatori) legalmente riconosciuti o notori per le funzioni sociali che compiono (ambulatori per minorenni, anormali e deficienti) ed i certificati del casellario giudiziario, dai quali risultino precedenti di criminalità minorile precoce ed abituale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-ea-27