Elenco A

Art. 29

In vigore dal 22 giu 1948
L'epilessia, nelle sue varie forme, accertata con osservazione in ospedale militare mediante la constatazione di accessi o di episodi comiziali, motori, sensoriali, psichici, ecc. o del carattere epilettico, mediante l'esame antropologico-clinico e psicologico, completato dai dati anamnestici e dai rapporti informativi. Avvertenze: 1. - Il periodo di osservazione ospedaliera non dovrà, di massima, superare i 15 giorni. 2. - Gli ufficiali medici dei Corpi che abbiano constatato un attacco epilettico invieranno la proposta di rassegna contenente la particolareggiata relazione del caso, al direttore dell'Ospedale militare, che deciderà se dare corso alla rassegna stessa ovvero ordinare il ricovero in osservazione del soggetto. 3. - Nel caso di dubbio dell'allegata epilessia, trascorso il periodo di osservazione ospedaliera, il sospetto convulsionario sarà proposto per l'aggregazione temporanea alla rispettiva compagnia o distaccamento di sanità per essere utilizzato nei vari servizi di fatica, eccettuato il servizio di assistenza agli infermi, e perché si sia meglio in grado di accertarne nella vita attiva gli eventuali episodi nervosi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-ea-29

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