Elenco A
Art. 34
In vigore dal 22 giu 1948
Le imperfezioni o gli esiti permanenti di malattie o di traumi del globo oculare, che - corretto l'eventuale vizio di refrazione - riducano l'acutezza visiva al grado sotto indicato:
a) meno di 3/10 della normale in ambo gli occhi;
b) meno di 1/10 della normale in un occhio.
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| | Ridotta |
| Idoneita | Attitudine militare | Riforma
|---------------------|---------------------|---------------------
V | | |
i | 5/10 in 00 oppure | da 4/10 a 3/10 in | - 3/10 in 00 ovvero
s | 7/10 in 0 ed 1/10 | 00 ovvero tra 6/10 | - 1/10 in 0
u | nell'altro 0 | e 3/10 in 0 e tra |
s | | 4/10 e 1/10 nel- |
| | l'altro 0 |
| | |
Avvertenza. - La riduzione dell'acutezza visiva sarà causa di ridotta attitudine militare quando sia da 4/10 a 3/10 in ciascun occhio ovvero compresa tra 6/10 e 3/10 in un occhio o tra 4/10 o 1/10 nell'altro occhio.
Vedi , elenco B.
Il visus deve essere determinato a cinque metri con scale ottotipiche decimali internazionali.
Le decisioni saranno prese dopo osservazione in ospedale militare, tranne il caso in cui le lesioni (alterazioni corneali estese, dense, centrali, cataratte e simili), per la loro materiale evidenza, possano essere facilmente e sicuramente diagnosticate dal perito sanitario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-ea-34