Elenco A
Art. 36
In vigore dal 22 giu 1948
La miopia, che superi di una qualsiasi frazione le sette diottrie in ciascun occhio, o che, pur essendo di grado inferiore, si accompagni ad alterazioni estese o progressive della coroide e della retina che riducano l'acutezza, visiva al grado indicato dall'.
Avvertenza. - La determinazione sarà fatta col metodo schiascopico, dopo paralisi dell'accomodazione, con osservazione in ospedale militare.
NB. - Vedi anche l', elenco B.
Per l'astigmatismo miopico vedasi l'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-ea-36