Elenco A

Art. 36

In vigore dal 22 giu 1948
La miopia, che superi di una qualsiasi frazione le sette diottrie in ciascun occhio, o che, pur essendo di grado inferiore, si accompagni ad alterazioni estese o progressive della coroide e della retina che riducano l'acutezza, visiva al grado indicato dall'. Avvertenza. - La determinazione sarà fatta col metodo schiascopico, dopo paralisi dell'accomodazione, con osservazione in ospedale militare. NB. - Vedi anche l', elenco B. Per l'astigmatismo miopico vedasi l'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-ea-36

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