Elenco A
Art. 41
In vigore dal 22 giu 1948
La blefaroptosi congenita, anche se unilaterale, di tele grado da impedire o disturbare notevolmente la visione; se acquisita, dopo trascorso il periodo della rivedibilità. In tutti i casi con osservazione in ospedale militare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-ea-41