Elenco A
Art. 2
In vigore dal 22 giu 1948
La debolezza di costituzione grave.
La debolezza di costituzione meno grave, trascorso il periodo della rivedibilità.
Avvertenza. - Per giudicare della debolezza di costituzione il perito dovrà sempre tener conto di un complesso di caratteri esteriori che, pur non costituendo per sè stesso una malattia, rappresenta un indice di insufficiente sviluppo somatico-funzionale o di uno stato morboso latente, ovvero di una predisposizione morbosa dell'organismo, per cui il soggetto è poco adatto a sopportare le fatiche ed i disagi del servizio militare.
I principali di questi caratteri sono: il pallore del volto e delle mucose visibili, la flaccidezza della cute, la sottigliezza e la sollevabilità di essa in larghe pieghe, lo scarso sviluppo muscolare, la deficienza dei caratteri sessuali, la lunghezza e la sottigliezza del collo, le spalle spioventi, le scapole alate, l'appiattimento del torace, la sua forma cilindrica e l'infossamento di esso in corrispondenza delle regioni sotto-claveari la sua scarsa perimetria, la sua limitata espansibilità; le membra lunghe, grosse alle estremità ed assottigliate in corrispondenza della diafisi, la micropoliadenopatia, ecc.
Quando questi caratteri siano nella massima parte evidenti, il perito non esiterà a pronunciare un giudizio di inabilità.
Nei casi meno evidenti il giudizio potrà essere avvalorato da altre indagini che valgano a determinare l'indice di robustezza dell'individuo e il suo tipo bio-morfologico. Ed all'uopo si dovrà dare particolare importanza all'ampiezza del perimetro toracico, che deve essere valutata non solo in cifra assoluta, ma anche in rapporto con la statura ed il peso e che, in ogni modo, può costituire di per sè sola causa di inabilità al servizio quando sia al disotto del limite minimo di centimetri 80, anche se siano poco spiccati altri elementi riferibili a debolezza di costituzione.
Il perimetro toracico deve, pertanto, raggiungere gli 80 centimetri e saranno senz'altro riformati gli inscritti la cui perimetria toracica non oltrepassi i 78 centimetri; saranno dichiarati rivedibili quelli il cui perimetro toracico superi i 78 centimetri e non raggiunga gli 80.
Per le varie stature il perito si atterrà alle norme dettate dalla tabella che segue:
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Statura....... |m.+1,54|m. 1,60|m. 1,65|m. 1,70|m. 1,75|m. 1, 80
| - 1,60| - 1,65| - 1,70| - 1,75| - 1,80| in s
u
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Peso corporeo minimo | | | | | |
in Kg....... | 51-53 | 53-57 | 57-61 | 61-65 | 65-69 | 70 | | | | | |
Per la riforma... | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | | | | | |
Per la rivedibilita |+ 78-81|+ 79-82|+ 80-83|+ 81-84|+ 82-85|+ 83-8 6
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NB. - Il fattore peso deve essere valutato in cifra assoluta solamente quando il perimetro toracico raggiunga il valore minimo.
Avvertenza. - Nel determinare il perimetro del torace si ricorda al perito che il nastro misuratore deve applicarsi esattamente orizzontale attorno al torace facendolo scorrere sulle areole mammellari, di modo che il suo margine superiore venga a strisciare sulla base dei capezzoli. Tenuto moderatamente teso, passerà a guisa di ponte sulla doccia vertebrale rimanendo aderente alla superficie cutanea delle regioni laterali ed anteriori del petto, senza, però esercitare sui tessuti manifesta compressione, mentre i suoi capi si incroceranno sullo sterno senza scostarsi dalla linea orizzontale e si sovrapporrano in modo che un capo venga col suo margine superiore a contatto col margine inferiore dell'altro capo.
L'esaminando dovrà stare diritto in piedi, col capo eretto, con la braccia pendenti ai lati del corpo, con le spalle bene aperte e portate indietro per impedire una esagerata sporgenza delle scapole, dovrà respirare senza sforzo. La misurazione sarà eseguita durante il riposo respiratorio, cioè nel momento che intercede, nella respirazione normale, tra il passaggio dalla massima riduzione espiratoria all'inizio della espansione inspiratoria, tenendo il nastro misuratore in posto per il tempo sufficiente a calcolare diversi atti respiratori.
In tal modo il perito potrà contemporaneamente rendersi conto della ampiezza e della simmetria delle escursioni toraciche negli atti respiratori.
Il presente articolo va logicamente applicato soltanto agli inscritti di leva ed alle reclute al loro giungere ai distretti ed ai corpi, giacché si deve ammettere che in militari già incorporati una eventuale apparenza di debole costituzione, specie sotto forma di deficienza del perimetro toracico, la quale si manifesti durante la prestazione del servizio, sia da interpretare come un fatto nuovo contingente ed espressione di cause morbose debilitanti, che vanno identificate nella loro natura e sulle quali, pertanto, dovrà essere basato il giudizio medico-legale.
NB. - Le suddette norme potranno essere modificate con semplice determinazione Ministeriale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-ea-2