Elenco A
Art. 30
In vigore dal 22 giu 1948
Le malattie mentali e le sindromi psicosiche. Le inversioni sessuali e gli altri pervertimenti degli istinti, rigorosamente accertati con osservazione in ospedale militare e quando siano espressione di vero e stabile turbamento dell'ordine mentale.
Se apparentemente guarite, le infermità mentali daranno ugualmente luogo alla riforma quando il soggetto sia stato già internato in un manicomio, in seguito ad autorizzazione dell'autorità giudiziaria, o scopo di cura e non per semplice osservazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-ea-30