Elenco A
Art. 22
22 / 115In vigore dal 22 giu 1948
Le deformità ossee ed articolari consecutive a traumatismi (calli di frattura, pseudoartrosi, iperostosi, ecc.) a grado tale da disturbare la funzione di una importante parte del corpo.
Nei casi giudicati modificabili dopo trascorso il periodo della rivedibilità.
Nei casi dubbi con osservazione in ospedale militare.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-ea-22