Art. 96
Elenco A

Art. 96

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In vigore dal 22 giu 1948
La sproporzione di lunghezza fra gli arti inferiori di almeno tre cm., dopo osservazione in ospedale militare. NB. - Vedere , elenco B.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-ea-96