Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo III
Art. 27
D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 30
In vigore dal 21 feb 1948
Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposti dal comune ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari, sono rimborsate dallo Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-27