Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo IV
Art. 32
D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 35
In vigore dal 21 feb 1948
Possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.
È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-32