Art. 32 · D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 35
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo IV

Art. 32

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D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 35

In vigore dal 21 feb 1948
Possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva. È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.
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