Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo IV
Art. 32
33 / 96D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 35
In vigore dal 21 feb 1948
Possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.
È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-32