Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo IV

Art. 31

D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 35

In vigore dal 21 feb 1948
Nel giorno delle elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Ogni propaganda elettorale è vietata entro il raggio di duecento metri dall'ingresso della sezione elettorale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-31

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