Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo IV
Art. 31
32 / 96D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 35
In vigore dal 21 feb 1948
Nel giorno delle elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Ogni propaganda elettorale è vietata entro il raggio di duecento metri dall'ingresso della sezione elettorale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-31