Art. 31 · D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 35
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo IV

Art. 31

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D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 35

In vigore dal 21 feb 1948
Nel giorno delle elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Ogni propaganda elettorale è vietata entro il raggio di duecento metri dall'ingresso della sezione elettorale.
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