Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo III
Art. 28
D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 31
In vigore dal 21 feb 1948
L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.
Lo scrutatore più anziano che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.
Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-28