Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo III
Art. 26
D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 29 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 13
In vigore dal 27 giu 1956
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, e L. 20 gennaio 1948, n. 6, )
Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso, fra gli elettori residenti nel comune che sappiano leggero e scrivere, preferibilmente nelle categorie seguenti:
1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie degli uffici giudiziari;
2) notai;
3) impiegati o pensionati dello Stato e degli enti locali;
4) ufficiali giudiziari.
Al segretario è corrisposto, dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, l'onorario giornaliero di lire 1800, al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado 7° dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato.
Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari, e in esso dev'essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale è atto pubblico.
Note all'articolo
- La L. 16 maggio 1956, n. 493 ha disposto (con l'art. 21) che "La misura degli onorari giornalieri stabilita dagli articoli 24, 25 e 26 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e' elevata a lire 3000 per i presidenti ed a lire 2000 per gli scrutatori ed i segretari, al lordo delle ritenute di legge."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-26