Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo III

Art. 26

D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 29 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 13

In vigore dal 27 giu 1956
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, e L. 20 gennaio 1948, n. 6, ) Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso, fra gli elettori residenti nel comune che sappiano leggero e scrivere, preferibilmente nelle categorie seguenti: 1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie degli uffici giudiziari; 2) notai; 3) impiegati o pensionati dello Stato e degli enti locali; 4) ufficiali giudiziari. Al segretario è corrisposto, dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, l'onorario giornaliero di lire 1800, al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado 7° dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari, e in esso dev'essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale è atto pubblico.

Note all'articolo

  • La L. 16 maggio 1956, n. 493 ha disposto (con l'art. 21) che "La misura degli onorari giornalieri stabilita dagli articoli 24, 25 e 26 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e' elevata a lire 3000 per i presidenti ed a lire 2000 per gli scrutatori ed i segretari, al lordo delle ritenute di legge."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-26

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