Art. 27 · D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 30
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo III

Art. 27

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D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 30

In vigore dal 21 feb 1948
Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposti dal comune ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari, sono rimborsate dallo Stato.
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